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BONUS FORMAZIONE

Bonus fiscale”Formazione 4.0”

L’evoluzione del “Piano Nazionale Industria 4.0” verso il “Piano Nazionale Impresa 4.0”, con focus sulla creazione di competenze ad alto valore aggiunto che supportino la quarta rivoluzione industriale, ha comportato l’introduzione di un nuovo incentivo fiscale agli investimenti d’impresa in formazione del  personale .

L’articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), completato dalle disposizioni applicative contenute nel D.M. 04/05/2018, ha introdotto un incentivo fiscale con procedura automatica nella forma di credito d’imposta a favore degli investimenti effettuati da tutte le imprese residenti in Italia per la  formazione del personale  dipendente   ( con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e apprendistato) nelle materie aventi ad oggetto le c.d.  “tecnologie abilitanti”  per il processo di  trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “  Piano Nazionale Impresa 4.0   ”.

Le “ attività ammissibili ” previste nell’elencazione dell’articolo 3 D.M. 04/05/2018 (ad es. cybersecurity, big data, manifattura additiva, prototipazione rapida, IoT, etc.), devono rientrare in uno dei tre seguenti ambiti aziendali :

  • vendita e marketing ,
  • informatica ,
  • tecniche e/o tecnologie di produzione .

Si tratta di un’agevolazione fiscale che presenta analogie con quella prevista per le spese di Ricerca e

Sviluppo: all’impresa che sostiene, nel periodo d’imposta successivo al 31/12/2017, spese di formazione 4.0 a favore dei propri dipendenti spetta un credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24 a partire dal periodo d’imposta successivo.

  Il credito  è determinato nella misura :

 per le  piccole imprese  l’agevolazione spetta nella misura  del:

  • 50% delle spese di formazione calcolate come costo lordo aziendale del

personale dipendente impiegato in qualità di discente per la durata del corso;

  • 40% delle spese relative a soggetti esterni accreditati impiegati in qualità di docente o tutor; – nel caso di formazione interna, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante;
  • 100% delle spese di certificazione contabile, entro il limite di 5.000 euro.

 Il credito soggiace al  limite massimo di 300.000 euro annui;

 per le  medie imprese , l’agevolazione spetta in misura pari al:

  • 40% delle spese di formazione calcolate come costo lordo aziendale del personale dipendente impiegato in qualità di discente per la durata del corso;
    • 40% delle spese relative a soggetti esterni accreditati impiegati in qualità di docente o tutor;
    • nel caso di formazione interna, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante;
    • 100% delle spese di certificazione contabile, entro il limite di 5.000 euro.

I l credito soggiace al  limite massimo di  250.000,00 euro annui

 per le  grandi imprese , l’agevolazione spetta:

  • 30% delle spese di formazione calcolate come costo lordo aziendale del personale dipendente impiegato in qualità di discente per la durata del corso;
  • 40% delle spese relative a soggetti esterni accreditati impiegati in qualità di docente o tutor;
  • nel caso di formazione interna, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante;
  • 100% delle spese di certificazione contabile, entro il limite di 5.000 euro.

I l credito soggiace al  limite massimo di  250.000,00 euro annui.

La misura del credito d’imposta è comunque  aumentata per tutte le imprese, fermi restando  i limiti  massimi annuali, al 60% nel caso  in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili  rientrino nelle categorie dei  lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati , come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

 Il credito d’imposta non è soggetto a limiti di compensazione e vi si accede in maniera automatica in  fase di  redazione del bilancio.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta sono previsti i seguenti obblighi documentali:

  • la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, compresi i registri nominativi di svolgimento delle attività formative  sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal formatore esterno;
  • la certificazione contabile del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un revisore legale/società di revisione legale dei conti, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa;
  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, a cura del dipendente docente o tutor o del responsabile aziendale delle attività di formazione o del formatore esterno;
  • l’inserimento in dichiarazione dei redditi  del credito, dei dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

Il nuovo incentivo fiscale si aggiunge dunque al novero degli strumenti del “Piano Nazionale Impresa 4.0”, quale ulteriore stimolo agli investimenti delle imprese nella formazione di competenze altamente qualificate.